|
REGOLAMENTO
COMUNALE
COMUNE
DI TAGLIOLO MONFERRATO
Provincia
di Alessandria
STATUTO
COMUNALE
TITOLO I PRINCIPI
GENERALI
Articolo 1 Principi
fondamentali
1. Il Comune di
Tagliolo Monferrato è Ente autonomo nell'ambito dei
principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal
presente Statuto.
2. L’autogoverno
della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di
cui al presente Statuto.
3. Il Comune
esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e/o delegate
dalle leggi statali e regionali.
Articolo 2
Finalità
1. Il Comune
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico
della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli
obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune
persegue la collaborazione ai fini del bene collettivo con tutti i
soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali
all'amministrazione.
3. Il Comune
ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) superamento
degli squilibri economici, sociali, etnici, religiosi e
territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità
nazionale;
b) promozione
della funzione sociale dell'iniziativa economica;
c) sostegno alla
realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle persone anche con la attività
delle organizzazioni di volontariato;
d) tutela e
sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali
presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività
una migliore qualità della vita;
e) diffusione
dello sport, avvicinamento della popolazione alla cultura,
ritenendo entrambi educativi;
f)
tutela delle categorie più deboli della popolazione, in
particolare modo gli anziani, favorendo le condizioni affinché
possano rimanere nel proprio nucleo famigliare;
g) tutela,
promozione e garanzia dei diritti dei cittadini;
h) erogazione di
servizi sempre crescenti per quantità e qualità,
compatibilmente alle risorse finanziarie;
i)
assistenza alla popolazione;
l)
promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità
e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per
gli uomini, valorizzando le differenze di genere nel pensiero,
nelle esperienze, nelle esigenze e nei bisogni;
m) rendere effettivo il
diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, attraverso
una informazione completa ed accessibile;
n)
valorizzazione delle risorse di economia rurale anche mediante la
promozione di iniziative connesse a forme di agricoltura biologica
e di utilizzo delle risorse eque e sostenibili.
4. Il Comune, in conformità
ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che
riconoscono i diritti innati della persona umana, ripudia la
guerra come metodo di risoluzione delle controversie
internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli,
riconoscendo nella pace un diritto fondamentale della persona e
dei popoli. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e
dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di
educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni
che promuovono la solidarietà con le persone e le
popolazioni socialmente deboli. Il Comune promuove l’inserimento
e l’integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio
comunale.
Articolo 3 Programmazione e
forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie
finalità adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari,
statali, regionali e provinciali.
2. Nell’esercizio
dell’attività di programmazione, il Comune assicura
la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali,
professionali ed economiche rappresentative di interessi
collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle
proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del
programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
3. L’organizzazione degli
uffici e dei servizi, l’utilizzazione delle risorse umane e
del patrimonio del Comune sono orientate alla soddisfazione delle
domande e dei bisogni dei cittadini e sono improntate a criteri di
responsabilità di trasparenza e della più diffusa
partecipazione ed informazione dell’azione amministrativa,
in coerenza con il principio della distinzione tra le funzioni
politico-amministrative e quelle di gestione.
4. I rapporti con gli altri
Comuni, con le Province e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiordinazione, complementarità e
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia
5. Il Comune, per mezzo dei propri
rappresentanti, partecipa alla amministrazione della Comunità
Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese e del Parco Naturale Capanne
di Marcarolo.
Articolo 4 Territorio e sede
comunale
1. La circoscrizione del
Comune è costituita dai seguenti nuclei abitati: Crocera,
Mongiardino, Caviggi, San Pietro, Masseria, Gambina, Varo,
Pessino, Pianomoglia, Grossi, Roveta, Cherli - Cadilana, Villaggio
Primavera, Regione Bosi Berretta.
2. Il territorio del Comune si
estende per Ha. 2.591 ed è confinante con i Comuni di
Silvano d'Orba, Ovada, Lerma, Casaleggio Boiro, Bosio,
Rossiglione, Belforte Monferrato.
3. Il palazzo civico, sede
comunale, è ubicato in via Roma n. 2.
4. Le adunanze degli organi
elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale: in casi del
tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può
riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché
nell’ambito del territorio comunale.
5. La modifica delle denominazioni
delle borgate, frazioni e nuclei abitati del Comune può
essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6. La circoscrizione territoriale
del Comune può essere modificata con legge della Regione e
a condizione che la popolazione interessata sia chiamata ad
esprimere la propria volontà mediante referendum.
Articolo 5 Albo pretorio
1. Le attività del Comune
si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e
della trasparenza.
2. Il Sindaco individua nel
palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per
la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire
l'accessibilità, l'integralità e la facilità
di lettura.
4. Il segretario cura l'affissione
degli atti di cui al comma 2° avvalendosi del personale
comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
Articolo 6 Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e
nel sigillo si identifica con il nome Tagliolo Monferrato (stemma
D.P.C.M. del 1 marzo 1955).
2. Nelle cerimonie ufficiali e
nelle altre pubbliche ricorrenze, il Comune può
esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con
D.P.C.M. del 1 marzo 1955.
3. L’uso e la riproduzione
di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. San Carlo Borromeo è il
patrono del Comune di Tagliolo Monferrato; la festa patronale
ricorre il 4 novembre.
TITOLO II ORGANI DEL COMUNE
Articolo 7 Organi
1. Gli organi del Comune
sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale;
le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 8 Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale
rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo
politico ammini-strativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.
2. Il Consiglio comunale
ha autonomia organiz-zativa e funzionale.
3. Il Consiglio comunale
esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e
svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri,
alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione
complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon
andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti
fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della
programmazione, persegue il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
6. Entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla data di insediamento, sono presentate dal Sindaco
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
7. Le sedute del Consiglio sono
pubbliche, salvi i casi previsti dalla Statuto e/o dal
regolamento. In casi di particolare e straordinaria importanza
generale il Consiglio Comunale può essere convocato in
seduta aperta, con la partecipazione ed il diritto di parola dei
rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli
cittadini. In tali casi il Consiglio può riunirsi in una
sede diversa dal Palazzo Comunale purché nel territorio del
Comune. Il quorum strutturale per la validità delle sedute,
salvi i casi espressamente disciplinati da specifiche norme, è
della metà dei componenti assegnati per legge all’ente
senza computare a tale fine il Sindaco.
Articolo 9 Sessioni e
convocazioni
1. L’attività del
Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione,
sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte
le proposte di deliberazioni inerenti all’approva-zione
delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione
e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono
essere convocate almeno sette giorni prima del giorno stabilito;
quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza,
la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24
ore.
4. La convocazione del consiglio
con il relativo ordine del giorno degli argomenti da
trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su
richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la
riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché
di competenza consiliare.
5. La convocazione è
effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio
eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da
dichiarazione del dipendente comunale che effettua la consegna.
6. L’integrazione
dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la
convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui
al comma precedente e può essere effettuata almeno sei
giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno
due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12
ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
7. L’elenco degli argomenti
da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno
entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima
adunanza.
8. La documentazione relativa alle
pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel
caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso
di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di
eccezionale urgenza.
9. In caso di assenza o
impedimento del Sindaco le funzioni di Presidente delle sedute
consiliari sono assunte dal Vice Sindaco ovvero, in caso di sua
assenza, impedimento o impossibilità per norma di legge,
dal Consigliere Anziano come definito al successivo art. 12.
Articolo 10 Commissioni
Consiliari
1. Il Consiglio comunale può
istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o
speciali.
2. Il regolamento disciplina
il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento la
composizione nel rispetto del criterio proporzionale e l’eventuale
pubblicità delle sedute. Può essere previsto un
sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare
a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi
associativi, funzionari e rappresentanti delle forze sociali,
politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a
sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo
richiedano.
Articolo 11 Attribuzioni delle
commissioni
1. Compito principale delle
commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti
deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior
esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni
temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie
relative a questioni di carattere particolare o generale
individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà
disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
a) la nomina del
Presidente della commissione;
b) le procedure
per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni
loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per
l'esternazione dei lavori, in ordine a quelle iniziative sulle
quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva
consultazione;
d) metodi,
procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazioni di proposte.
Articolo 12 Consiglieri
l. Lo stato giuridico, le
dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla
legge; essi rappresentano l’intera comunità alla
quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere
anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a
tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità
di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non
intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo
il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241, a comunicargli
l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo
termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte
del consigliere interessato.
4. Le dimissioni dalla
carica di Consigliere, sottoscritte ed indirizzate al Consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune
nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano
immediatamente efficaci. La relativa surroga deve avvenire entro
10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Articolo 13 Diritti e doveri
dei Consiglieri
1. I consiglieri hanno
diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme
di esercizio del diritto di cui al primo comma sono disciplinati
dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno il
diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle
aziende, istituzioni e/o enti dipendenti, le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del loro mandato. I
consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi
stabiliti dalla legge.
4. Ciascun consigliere è
tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale,
presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del
consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Articolo 14 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono
costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento
del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e
al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o
nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo
nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano
riportato la maggiore cifra individuale.
2. I consiglieri comunali
possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali
nei quali sono stati eletti.
Articolo 15 Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è
organo di impulso e di gestione amministrativa. Collabora con il
Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività
ai principi della trasparenza e dell’efficienza. La Giunta
adotta tutti gli atti, non riservati dalla legge al Consiglio, al
Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi,
idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in
attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio
comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di
indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
Articolo 16 Composizione
1. La Giunta è
composta dal Sindaco e da un numero assessori non inferiore a due
e non superiore a quattro, di cui uno è investito della
carica di vicesindaco.
2. Gli assessori
possono essere scelti tra i consiglieri oppure tra cittadini non
facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere..
3. Gli assessori
esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed
intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Agli
assessori esterni si applicano le norme sull’aspettativa,
permessi ed indennità degli amministratori comunali.
Articolo 17 Nomina
1. Il
vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal
sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta
successiva alla loro elezione.
2. Il Sindaco
può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro trenta giorni
gli assessori dimissionari o revocati.
3. Le cause di
incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far
parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco
rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di
affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi
di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo
del consiglio comunale.
5. Le dimissioni
dalla carica di assessore hanno effetto dalla presa d’atto
del Sindaco che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di
presentazione.
Articolo 18 Funzionamento della
Giunta
1. La giunta è
convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine
del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori. In caso di assenza o impedimento
il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.
2. Le modalità
di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in
modo informale dalla stessa.
3. Le sedute
sono valide se presente la maggioranza dei componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute
della Giunta non sono pubbliche. Ad esse il Sindaco può, di
volta in volta, secondo gli argomenti da trattare e per soli fini
illustrativi, invitare i responsabili dei servizi dell’ente,
consulenti esperti, rappresentanti di altri Enti Pubblici o
Associazioni, i quali non saranno, comunque, presenti alla
votazione.
Articolo 19 Competenze
1. La giunta
collabora con il sindaco nell’amministrazione del Comune e
compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non
siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze
attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore se
nominato o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta
opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta,
tra l’altro, nell’esercizio delle attribuzioni di
governo e delle funzioni organizzative:
a) approva i
progetti di opere pubbliche qualora gli stessi non comportino
variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano
stati già previsti nei documenti programmatici già
approvati dal Consiglio Comunale
b) elabora le
linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del consiglio;
c) assume
attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli
organi di partecipazione e di decentramento;
d) nomina i
membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del
responsabile del servizio interessati;
e) approva i
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
f)
dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) fissa la data
di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso
l’accerta-mento della regolarità del procedimento;
h) esercita,
previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non
espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro
organo;
i)
autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione
decentrata;
l)
decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
m) fissa,
ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare
la produttività dell’apparato, sentito il Direttore,
se nominato, e il Segretario;
n) determina i
misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di
gestione;
o) approva il
piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore,
qualora nominato;
p) definisce i
criteri per l’erogazione di contributi;
q) adotta gli
atti di sua competenza in materia tariffaria e tributaria locale
Articolo 20 Deliberazioni degli
organi collegiali
1. Gli organi collegiali
deliberano validamente con l'intervento della metà dei
componenti assegnati con arrotondamento all’unità
superiore ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo
maggioranze speciali previste espressa-mente dalle leggi o dallo
Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono
assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona
o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio
sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate
valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente
dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L’istruttoria e la
documentazione delle proposte di deliberazione, avvengono
attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi la
verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, è
curata dal segretario comunale. Il segretario comunale non
partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompati-bilità. In tal caso è sostituito in via
temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del
Consiglio comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 21 Sindaco
1. Il Sindaco è
eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di
ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli
rappresenta il comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali,
impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se
nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco
esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni
statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
sull’attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede nei
termini di legge alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è
inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle
diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo
alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco,
oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione
delle competenze connesse all’ufficio.
Articolo 22 Attribuzioni
amministrative
1. Il Sindaco ha la
rappresentanza generale dell’ente, può delegare le
sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed
è l’organo responsabile dell’amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e
coordina l’attività politica ed amministrativa del
Comune nonché l’attività della giunta e dei
singoli assessori;
b) promuove e
assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i
comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
d) adotta le
ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il
Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f)
conferisce al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno le
funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata
la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle
esigenze dell’ente, secondo i principi e criteri previsti
dallo Statuto e dal regolamento.
Articolo 23 Attribuzioni di
vigilanza
1. Il Sindaco,
nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza può
acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le
informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie
gli atti conservativi dei diritti del Comune promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore
se nominato, le indagini e le verifiche amministra-tive
sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi e società apparte-nenti al Comune, svolgano
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta.
Articolo 24 Attribuzioni di
organizzazione
1. Il Sindaco,
nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute
del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata
da un quinto dei consiglieri, purché gli argomenti proposti
da inserire all’ordine del giorno siano di competenza del
Consiglio secondo le disposizioni di legge vigenti;
b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco
presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)
propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede;
d)
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio
se ed in quanto di competenza consiliare.
Articolo 25 Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato
dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale
per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo.
TITOLO III ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 26 Principi di azione
popolare
1. Il Comune
promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e/o
associati e della popolazione della Comunità
all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne
il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Il
Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà
favorisce ed incentiva le forme associative e di volontariato e il
diritto dei singoli cittadini e/o partecipanti alla Comunità
ad intervenire nel procedimento amministrativo
3. La
partecipazione è un diritto della popolazione della
Comunità, nella quale sono compresi:
a)
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b)
i cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che hanno
compiuto sedici anni di età;
c)
gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti
all’anagrafe da almeno tre anni;
d)
i soggetti che esercitano nel comune stabilmente la propria
attività di lavoro, professionale e/o imprenditoriale.
Articolo 27 Associazionismo
1. Il Comune
riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
2. A tal fine,
la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le
sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di
ottenere la registrazione è necessario che l’associazione
depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il
nominativo del legale rappresentante.
4. Non è
ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
statuto.
5. Le
associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio.
Articolo 28 Diritti delle
associazioni
1. Le scelte
amministrative che incidono sull’attivi-tà delle
associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione
di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle
stesse.
2. I pareri
devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella
richiesta dei predetti pareri.
Articolo 29 Contributi alle
associazioni
1. Il Comune può
erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economi-ci da destinarsi allo svolgimento dell’attività
associativa.
2. Il Comune può
altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui
al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture,
beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità
di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni
o servizi dell’ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità.
4. Il Comune può
gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite
nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei
contributi e le modalità di collaborazione verranno
stabilite in apposito regolamento.
5. Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro e/o in
natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno,
apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Articolo 30 Volontariato
1. Il Comune
promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della
qualità della vita personale, civile e sociale, in
particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell’ambiente.
Articolo 31 Consulte
1. Al fine di promuovere la
partecipazione politica e/o sociale e per valorizzare l’autonoma
aggregazione dei cittadini e della popolazione della Comunità
intorno a problematiche di interesse diffuso, possono essere
istituite, per iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta di
almeno il 7% della popolazione residente, le consulte, per temi
specifici o ambiti amministra-tivi, quali ad esempio l’economia,
il lavoro, le attività sociali, le tematiche ambientali, o
per fasce di popolazione portatici di problematiche specifiche (ad
esempio la consulta dei cittadini stranieri, degli anziani, dei
giovani). In sede di istituzione con apposita
disciplina regolamentare sono fissate le modalità di
composizione e di funzionamento di ogni consulta.
2. Dovranno, in
ogni caso, essere istituite la Consulta delle associazioni
di volontariato e la Consulta dei giovani. I membri delle due
consulte restano in carica per la durata del mandato
amministrativo. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente.
3. Possono
essere istituite, previa intesa con i Comuni interessati, consulte
territoriali inter-comunali.
Articolo 32 Commissione per le
Pari Opportunità
1. Il Consiglio Comunale può
istituire la Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e
donna per il perseguimento delle finalità del presente
Statuto. Con disciplina regolamentare, in sede di istituzione,
sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento
della Commissione.
Articolo 33 Consultazioni
Popolari
1.
L’Amministrazione Comunale di propria iniziativa o su
richiesta di altri organismi può indire consultazioni della
popolazione nella sua generalità o di singole categorie di
persone, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee
e su provvedimenti di loro interesse.
2. La
consultazione deve riguardare materia di esclusiva competenza
comunale e non può aver luogo in concomitanza con
consultazioni elettorali di qualsiasi genere. La consultazione può
avvenire attraverso assemblee e sondaggi di opinione mediante
questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.
3. La
consultazione dovrà essere effettuata nelle fasi del
procedimento di un atto amministrativo ed i risultati della stessa
dovranno essere menzionati nei conseguenti atti finali.
4. La
consultazione è promossa dalla Giunta Comunale, su propria
iniziativa o su istanza, vincolante, della metà dei
Consiglieri Comunali assegnati o di almeno il 15% dei
cittadini elettori del Comune.
Articolo 34
Interrogazioni
1. La popolazione, le associazioni
ed altri soggetti collettivi in genere possono rivolgere al
Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su
specifici aspetti dell’attività
dell’Amministra-zione.
2. La risposta viene fornita,
secondo le modalità previste dalla Legge n.241/1990 e
s.m.i, dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente
responsabile, a seconda della natura politica o gestionale
dell’interrogazione stessa.
Articolo 35 Petizioni
1. Tutti i
cittadini maggiorenni, anche se non residenti nel territorio
comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura
collettiva.
2. La raccolta
di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in
calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte
all’amministrazione.
3. La petizione
è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, ne invia
copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale e la assegna in
esame all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito
entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Il contenuto
della decisione dell’organo competente, unitamente al testo
della petizione, è pubblicizzato mediante affissione
all’Albo Preto-rio e, comunque, in modo tale da permetterne
la conoscenza a tutti i firmatari.
Articolo 36 Proposte
1. Qualora un
numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al
Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di
competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto
ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere
dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario
Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo
competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30
giorni dal ricevimento.
2. L’organo
competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta.
3. Le
determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’Albo
Pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della
proposta.
Articolo 37 Comune e
partecipazione
1. Il Comune
individua nella partecipazione della popolazione alla vita
politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un
valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso
progetti, iniziative e strutture.
2. L’attivazione
del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme
progettuali ed in iniziative concrete e condivise sono quindi
strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento
diretto della popolazione e all’importanza del
riconoscimento dell’individuo come attore consapevole e
responsabile delle scelte relative alla sua comunità di
appartenenza.
3. Il Comune si
impegna pertanto a garantire la realizzazione di progetti
partecipati, costruiti sulla base dei bisogni e tenendo conto
delle priorità di intervento indicate dalla cittadinanza.
Articolo 38 Bilancio
Partecipativo
1. Il Comune
istituisce il Bilancio Partecipativo ed a tal fine istituisce
le Assemblee dei
Nuclei Abitati e l’Assemblea Municipale, riconoscendo a tali
Assemblee il
diritto di pronunciarsi in merito ai bisogni ed alle
priorità da inserire nel bilancio di previsione del Comune.
2. Il
Consiglio Comunale, sulla base dei bisogni e delle priorità
emerse in sede di consultazione delle Assemblee, approva le linee
guida ed indica le quote di bilancio prioritariamente assegnate al
bilancio partecipativo. Può fornire altresì
specifiche indicazioni riguardanti i settori di intervento.
3.
L’amministrazione e il Consiglio si impegnano ad
assumere i successivi atti per l’avvio e l’attuazione
delle linee guida emerse dall’Assemblea ed approvate dal
Consiglio .
4. Nel caso in
cui i bisogni e le priorità emersi nell’ambito delle
Assemblee si configurino come proposte la cui possibilità
di realizzazione esula dalla specifica competenza comunale, in
termini di fattibilità economica e/o di ambito
territoriale, il Comune si impegna ad assumere un ruolo di
attivazione e coordinamento delle iniziative necessarie
presso gli enti pubblici e/o privati competenti.
Articolo 39 Modalità di
attuazione
1. Il consiglio comunale
disciplina nel Regolamento per l’applicazione del Bilancio
partecipativo le modalità di costituzione,
convocazione e svolgimento delle predette assemblee e l’intero
iter attuativo del Ciclo del Bilancio Partecipativo.
Articolo 40 Referendum
1. Un numero di
elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste
elettorali oppure il Consiglio Comunale possono chiedere che
vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono
essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già
stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono
inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a) statuto
comunale e regolamenti;
b) personale e
sua organizzazione;
c) piano
regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) bilancio di
previsione e rendiconto di gestione.
3. Il quesito da
sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse
richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del
Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al
precedente comma 2.
5. Il Consiglio
Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta
delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità
e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio
Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e
provvedere con atto formale in merito all’oggetto della
stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai
cittadini nella consultazione referendaria deve essere motivato
adeguatamente e deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri
assegnati;
7. Non si
procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
Articolo 41 Accesso agli atti
1. Ciascun
cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici, nei limiti e secondo le modalità
di quanto previsto dal regolamento.
2. Possono
essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che
esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La
consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata
dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito
regolamento.
4. In caso di
diniego da parte dell’impiegato o funzionario, che ha in
deposito l’atto l’interessato può rinnovare la
richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie
determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa.
5. In caso di
diniego il provvedimento deve essere adeguatamente motivato sulle
ragioni che impediscono la divulgazione dell’atto.
6. Il
regolamento stabilisce i tempi e le modalità per
l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
7. Il Comune
garantisce, secondo le modalità di legge e nelle forme più
idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si
svolga nel rispetto dei principi e prescrizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.
30/06/2003 n. 196.
Articolo 42 Diritto di
informazione
1. Tutti gli
atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi
destinatario determinato, sono pubblici e devono essere
adeguatamente pubblicizzati.
2. La
pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio
del Palazzo Comunale.
3. L’affissione
viene curata dal dipendente incaricato e, su attestazione di
questi, il Segretario Comunale certifica l’avvenuta
pubblicazione.
Articolo 43 Diritto di
intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di
un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un
procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal
regolamento.
2. L’Amministrazione
Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario
responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad
adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le
decisioni devono essere adottate.
Articolo 44 Procedimenti ad
istanza di parte
1. Nel caso di
procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l’istanza può chiedere di essere sentito dal
funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in
merito.
2. Il
funzionario o il Sindaco devono sentire l’interessato entro
30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento.
3. Ad ogni
istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o
provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta
per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso
l’atto o provvedimento richiesto possa incidere
negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti,
il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti
possono inviare all’Amministra-zione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.
Articolo 45 Procedimenti ad
impulso di ufficio
1. Nel caso di
procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario
responsabile deve darne comunica-zione ai soggetti i quali siano
portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere
pregiu-dicati dall’adozione dell’atto amministrativo,
indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di
particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale
gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o
produrre documenti.
2. I soggetti
interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere
di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal
Sindaco che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per
l’elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo
pretorio.
Articolo 46 Determinazione del
contenuto dell’atto
1. Nei casi
previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto
volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il
soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è
necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che
il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da
garantire il pubblico interesse e l’imparzialità
dell’amministrazione.
TITOLO IV ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
Articolo 47 Obiettivi
dell’attività amministrativa
1. Il Comune
informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di semplicità delle
procedure.
2. Gli organi
istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti
a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai
regolamenti di attuazione.
3. Il Comune,
allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché
forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Articolo 48 Servizi pubblici
comunali
1. Il Comune può
istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da
gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 49 Forme di gestione
dei servizi pubblici
1. Il Consiglio
Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio
dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia,
quando, per le dimensioni e per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b) in
concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di
azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di
istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a
mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può
partecipare a società a prevalente capitale pubblico
locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via
esclusiva al Comune.
3. Il Comune può
altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali
avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del
referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei
confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di
capitali a maggioranza pubblica.
Articolo 50 Aziende speciali
1. Il Consiglio
Comunale può deliberare la costituzione di aziende
speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende
speciali informano la loro attività a criteri di
trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e
hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di
competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche
al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di
accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore
qualità dei servizi.
Articolo 51 Struttura delle
aziende speciali
1. Lo statuto
delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il
funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi
delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore.
3. Il presidente
e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità
a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o
amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore
è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti
dalla Legge, in presenza dei quali si può procedere alla
chiamata diretta.
5. Il Consiglio
Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe
per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio
Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita
la vigilanza sul loro operato.
7. Gli
amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Articolo 52 Istituzioni
1. Le
istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di
personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Gli organi
dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può
revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed
alle finalità dell’Amministrazione.
3. Il Consiglio
Comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle istituzioni.
4. Il consiglio
di amministrazione provvede alla gestione della istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
5. Il
regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei
cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell’istituzione.
Articolo 53 Società per
azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio
Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a
società per azioni o a responsabilità limitata per
la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche
alla loro costituzione.
2. Nel caso di
servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del
Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici,
dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto
costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso
essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici
negli organi di amministrazione.
4. Il Sindaco
sceglie i rappresentanti del Comune tra soggetti di
specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
5. Il Sindaco o
un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in
rappresentanza dell’ente.
6. Il Consiglio
Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a
controllare che l’interesse della collettività sia
adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività
esercitata dalla società medesima.
Articolo 54 Convenzioni
1. Il Consiglio
Comunale e la Giunta Comunale secondo le rispettive competenze,
deliberano apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo
coordinato i servizi pubblici.
2. Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e
i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 55 Consorzi
|